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AI Act · art. 50 · trasparenza

AI Act, obblighi di trasparenza (art. 50): cosa si applica dal 2 agosto 2026

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act. Una sola eccezione di calendario, e riguarda la marcatura dei contenuti sintetici.

In applicazione dal 2 agosto 2026 · prossima scadenza 2 dicembre 2026

In sintesi

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689): chi mette a disposizione o utilizza certi sistemi di intelligenza artificiale deve dichiararlo alle persone. C'è una sola eccezione di calendario: per la marcatura dei contenuti sintetici (art. 50, par. 2), i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026, che è ormai la prossima scadenza da presidiare. Lo prevede il Digital Omnibus on AI (Regolamento UE 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026). Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo.

I quattro obblighi di trasparenza dell'articolo 50

L'articolo 50 non è un obbligo unico: impone la trasparenza in quattro situazioni distinte. Due dei quattro obblighi ricadono su chi sviluppa e fornisce il sistema (il fornitore), due su chi lo utilizza (il deployer).

  • Interazione uomo-macchina (art. 50, par. 1), obbligo del fornitore. I sistemi destinati a interagire con le persone (chatbot, assistenti vocali) vanno progettati perché l'utente sappia che sta parlando con un'intelligenza artificiale, salvo che sia già evidente.
  • Contenuti sintetici (art. 50, par. 2), obbligo del fornitore. I sistemi che generano audio, immagini, video o testo artificiali devono marcare l'output come generato da IA, in un formato leggibile dalle macchine e rilevabile.
  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (art. 50, par. 3), obbligo del deployer. Chi utilizza questi sistemi deve informare le persone che vi sono esposte.
  • Deepfake e testi di pubblico interesse (art. 50, par. 4), obbligo del deployer. I contenuti immagine, audio o video manipolati (deepfake) vanno dichiarati come artificiali o manipolati; lo stesso vale per i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. L'obbligo conosce alcune eccezioni (vedi le FAQ).

Fornitore

chi sviluppa o immette sul mercato il sistema

  • Art. 50 · par. 1

    Interazione uomo-macchina

    Chatbot e assistenti vocali vanno progettati perché l'utente sappia che sta parlando con un'IA, salvo che sia già evidente.

  • Art. 50 · par. 2

    Contenuti sintetici

    Audio, immagini, video o testo artificiali vanno marcati come generati da IA, in un formato leggibile dalle macchine e rilevabile.

Deployer

chi utilizza il sistema nella propria attività

  • Art. 50 · par. 3

    Emozioni e biometria

    Chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica deve informare le persone che vi sono esposte.

  • Art. 50 · par. 4

    Deepfake e testi di pubblico interesse

    I contenuti manipolati (deepfake) e i testi di pubblico interesse vanno dichiarati come artificiali o manipolati.

Sintesi degli obblighi e delle scadenze; per eccezioni e dettagli, vedi il testo dell'articolo.

Il quadro applicativo si è chiarito subito prima dell'applicazione: il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, dopo una consultazione pubblica. Non sono legge: sono un orientamento interpretativo non vincolante. Aiutano però a capire chi è coinvolto e come muoversi su sistemi interattivi, etichettatura dei contenuti generati dall'IA e deepfake. Le soluzioni tecniche di marcatura (metadati, watermark) sono invece dettagliate nel Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA che le accompagna.

Le due date che contano

2 agosto 2026: la data base. Gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 sono applicabili da questa data (art. 113 dell'AI Act). Il Digital Omnibus non ha rinviato questa scadenza.

2 dicembre 2026: la sola eccezione transitoria. Riguarda esclusivamente la marcatura dei contenuti sintetici (art. 50, par. 2) e solo i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Secondo la Commissione europea, il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) ha differito al 2 dicembre 2026 la marcatura dei contenuti sintetici per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

  1. 2 ago 2026

    La data base

    Gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 diventano applicabili (art. 113). Il Digital Omnibus non ha rinviato questa scadenza.

  2. 2 dic 2026Eccezione

    La sola eccezione transitoria

    Solo la marcatura dei contenuti sintetici (par. 2), e solo per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 (Digital Omnibus, Reg. UE 2026/1744).

Sintesi degli obblighi e delle scadenze; per eccezioni e dettagli, vedi il testo dell'articolo.

Due punti che la proroga non copre:

  • I sistemi immessi sul mercato dopo il 2 agosto 2026 devono conformarsi all'art. 50, par. 2 da subito, cioè dal 2 agosto: nessuna proroga.
  • Tutti gli altri obblighi dell'art. 50 (par. 1 interazione, par. 3 biometria ed emozioni, par. 4 deepfake e testi di pubblico interesse) restano fissati al 2 agosto 2026.

Fornitore o deployer: chi deve fare cosa

La domanda pratica non è «sono soggetto all'art. 50?» ma «in quale ruolo?».

  • Se sviluppi o immetti sul mercato un sistema (un chatbot, un generatore di immagini o testi), gli obblighi che ti riguardano sono quelli del fornitore: informare dell'interazione con l'IA (par. 1) e marcare i contenuti sintetici (par. 2).
  • Se utilizzi un sistema di IA nella tua attività (riconoscimento emozioni, categorizzazione biometrica, produzione di deepfake o di testi informativi), gli obblighi sono quelli del deployer: informare le persone esposte (par. 3) e dichiarare i contenuti manipolati (par. 4).

Molte aziende sono entrambe le cose su sistemi diversi: fornitore del proprio chatbot, deployer di uno strumento di terzi. La mappatura va fatta sistema per sistema.

Le sanzioni

La violazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50 è soggetta al regime sanzionatorio dell'AI Act (art. 99): fino a 15 milioni di euro o, se superiore, fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente.

Per le PMI, incluse le startup, il massimale è calcolato al ribasso: si applica l'importo o la percentuale minore tra i due (art. 99, par. 6). In concreto, per un'impresa di dimensioni contenute il tetto reale è quasi sempre il 3% del fatturato, non i 15 milioni: la cifra nominale più alta è teorica, quello che morde è la percentuale sul fatturato. Al di là dell'importo, il rischio è duplice: la sanzione e il danno reputazionale di un uso dell'IA percepito come poco trasparente verso clienti e utenti.

Per un esempio recente dell'approccio sanzionatorio del Garante verso operatori extra-UE, si veda il caso Lusha: 2 milioni di euro a un data broker statunitense.

Cosa fare adesso: la checklist

Cinque passaggi concreti:

  1. Inventario dei sistemi di IA. Mappa dove usi l'IA a contatto con le persone o con i loro contenuti: chatbot e assistenti, generatori di testo o immagini, analisi comportamentale, strumenti di editing.
  2. Classifica ogni uso contro l'art. 50. Per ciascun sistema stabilisci quale dei quattro obblighi scatta e se sei fornitore o deployer (spesso sei deployer di un modello di terzi).
  3. Implementa la dichiarazione e l'etichettatura. Avviso «stai interagendo con un assistente virtuale» per i chatbot (par. 1); etichetta di contenuto generato dall'IA per immagini, video e testi (par. 2); informativa alle persone esposte per riconoscimento emotivo e biometria (par. 3). Secondo le linee guida della Commissione l'informativa si può omettere solo quando è ovvio, per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, che si tratta di un'IA: è un'eccezione da interpretare in modo restrittivo, e spetta a te giustificarne l'uso. L'informazione va data in modo chiaro e riconoscibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione (art. 50, par. 5): non basta relegarla nei termini e condizioni.
  4. Contenuti sintetici: verifica la marcatura tecnica. L'art. 50, par. 2 chiede un formato machine-readable e rilevabile: non basta una scritta visibile. La marcatura deve essere efficace, affidabile e allineata allo stato dell'arte, per esempio tramite metadati o watermark, nei termini precisati dal Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA. Chiedi al fornitore del modello quale tecnica adotta.
  5. Documenta. Tieni traccia della classificazione e delle misure adottate: in caso di controllo, l'evidenza di ciò che hai fatto è ciò che conta. La trasparenza va dimostrata, non solo affermata.

Domande frequenti

L'AI Act ha rinviato gli obblighi di trasparenza?

No. Gli obblighi dell'art. 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Il Digital Omnibus (Regolamento UE 2026/1744) ha previsto una sola eccezione transitoria: la marcatura dei contenuti sintetici (art. 50, par. 2) per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, con scadenza al 2 dicembre 2026.

Cos'è il Digital Omnibus on AI?

È il Regolamento UE 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, che semplifica l'attuazione dell'AI Act. Tra le altre cose, ha introdotto la disposizione transitoria sulla marcatura dei contenuti sintetici. È un atto distinto dal cosiddetto Data Omnibus (che riguarda GDPR, ePrivacy e altre norme digitali).

Le linee guida della Commissione sull'art. 50 sono vincolanti?

No. Le linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50, pubblicate dalla Commissione europea il 20 luglio 2026 dopo una consultazione pubblica, sono un orientamento interpretativo non vincolante. Aiutano a capire come applicare gli obblighi; i dettagli tecnici della marcatura dei contenuti sintetici sono precisati nel Codice di condotta che le accompagna.

La proroga al 2 dicembre 2026 vale per tutti i contenuti generati dall'IA?

No. Vale solo per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. I sistemi nuovi, immessi dopo il 2 agosto, devono conformarsi all'art. 50, par. 2 dal 2 agosto 2026.

Chi deve marcare i contenuti sintetici, il fornitore o l'utilizzatore?

La marcatura leggibile dalle macchine del contenuto generato da IA (art. 50, par. 2) è un obbligo del fornitore del sistema. La dichiarazione dei deepfake (art. 50, par. 4) è invece un obbligo del deployer.

La marcatura dei contenuti sintetici vale anche per gli strumenti di editing?

Non in tutti i casi. L'obbligo di marcatura dell'art. 50, par. 2 non si applica quando il sistema di IA svolge una funzione di assistenza per l'editing standard o non altera in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la loro semantica. Uno strumento che si limita a ritocchi standard non fa scattare, di per sé, l'obbligo di marcatura.

Ci sono eccezioni all'obbligo di dichiarare deepfake e testi?

Sì. Per i deepfake inseriti in opere manifestamente artistiche, creative o satiriche, la dichiarazione è dovuta ma in una forma che non ostacoli la fruizione dell'opera. Per i testi pubblicati su questioni di interesse pubblico, l'obbligo non si applica se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona, fisica o giuridica, ne detiene la responsabilità editoriale (esenzione rilevante per editori e testate).

Quali sono le sanzioni?

Fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo, in base al regime dell'art. 99 dell'AI Act. Per le PMI e le startup si applica l'importo minore tra i due (art. 99, par. 6).

Fonti

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